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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
LEGGE 146 DEL 12 GIUGNO 1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N 83 DEL 11 APRILE 2000.
TESTO AGGIORNATO ALLA DATA 30 aprile 2021
ARTICOLO 1 - GENERALITA'
Nursing Up promuove la ricerca continua di un valido equilibrio tra i diritti ed i doveri contrattuali dei professionisti rappresentati, esercita il diritto di sciopero solo dopo aver praticato le modalita' alternative di risoluzione bonaria dei conflitti.
Nursing Up esercita il diritto di sciopero nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, si attiene per questo alle previsioni della legge 146 del 12 giugno 1990 come modificata ed integrata dalla legge 83 in data 11 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni .
Per quanto attiene alle responsabilità organizzative e/o per le altre esigenze indicate dalla norma, Nursing Up si attiene al presente codice di autoregolamentazione .
IL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SI APPLICA ALLE AZIONI DI SCIOPERO IN TUTTI I COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PUBBLICI. PER GLI ALTRI COMPARTI SI APPLICA LA NORMATIVA DI COMPETENZA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE.
ARTICOLO 2 - TITOLARITA' DELLE AZIONI DI SCIOPERO
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Per tutto quanto concerne le prestazioni indispensabili che si e' tenuti a fornire nell'ambito dei servizi di cui all'art 1 della legge 146/90 e succ mod ed integrazioni, nella proclamazione delle azioni di sciopero nella successiva effettuazione Nursing Up si attiene agli accordi contrattuali vigenti, nonche' ai regolamenti di servizio concordati con le r.s.u. di cui all'art 2 comma 2 della medesima legge .
In ogni caso Nursing Up garantisce le esigenze fondamentali di cui all'art. 1 della legge 83/2000 e succ mod ed integrazioni.
ARTICOLO 4- PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE
Nursing Up promuove in ogni caso, prima di procedere alla proclamazione dello sciopero, per mezzo dei soggetti indicati al punto 2) , la procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall'art 2 della legge 146/90 , come modificata ed integrata dalla legge 83/2000;
ARTICOLO 5- OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SINDACALI
i soggetti aventi titolo, che intendono promuovere i tentativi obbligatori di conciliazione previsti dalla vigente normativa, sono tenuti “al previo confronto” con il l’organismo direttivo al quale, secondo statuto, afferisce la responsabilità dell’azione di cui si parla, quest’ultimo decide ed agisce al riguardo con la produzione degli atti necessari oltre alle attività di coordinamento funzionali.
In casi particolari, e/o ritenuti di peculiare importanza per i riflessi sotto il profilo generale, le azioni possono essere promosse direttamente dagli uffici della sede di legale rappresentanza nazionale del Nursing Up.
ARTICOLO 6 - STATO DI MOBILITAZIONE DEL PERSONALE
Lo stato di mobilitazione del personale può precedere la proclamazione dello sciopero, esso può essere proclamato dai dirigenti sindacali interessati per informare le amministrazioni dello stato di disagio che discende ai professionisti rappresentati da eventuali conflittualità, presuppone la soluzione della controversia evitando il ricorso all'esercizio del diritto di sciopero .
Lo stato di mobilitazione non può avere alcuna connessione diretta con le azioni di sciopero le quali , se del caso necessarie, devono essere proclamate con le procedure di legge e come indicato nel presente codice.
I dirigenti sindacali che proclamino stati di mobilitazione a livello decentrato sono tenuti a trasmettere copia della comunicazione all’ organismo direttivo al quale, secondo statuto, afferisce la responsabilità statutaria dell’azione di cui si parla.
ARTICOLO 7 – PRECISAZIONI
Attese le gravi penalità cui esposto il sindacato ed i lavoratori stessi in caso di inosservanza del dispositivo di legge vigente, il rispetto delle norme di legge e di quelle del presente codice a parte dei dirigenti sindacali deve intendersi tassativa ed inderogabile.
Le azioni di sciopero promosse nel mancato rispetto delle norme sopra citate impegnano, per le specifiche conseguenze ed eventuali effetti che ne discendono, la piena, personale ed univoca responsabilità del dirigente sindacale inadempiente. Quanto innanzi vale non solo nei rapporti con le istituzioni ai vari livelli, ma anche della stessa organizzazione sindacale e/o degli associati, per l’eventuale nocumento ai medesimi arrecato.
Per i fini informativi previsti dall’articolo 23), punto 2), lettera b) dello statuto, il presente codice di auto regolamentazione, valido sino a revoca da parte dei competenti organismi statutari ed aggiornato alla data del 30 aprile 2021, viene pubblicato sul sito internet ufficiale all’indirizzo : www.nursingup.it .
Il Presidente
Dott. Antonio De Palma
F.to